Come ogni anno, ricordiamo che gli artt. da 6 a 22 del D.Lgs. n. 13 del 12 Febbraio 2024 e successive modifiche e integrazioni hanno previsto la possibilità per i soggetti ISA di accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) entro il 31 Ottobre 2026.
Die zweijährliche Präventivvereinbarung ist ein Vorschlag der Steuerbehörde zur Festlegung im Voraus und als Pauschalbetrag il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, ove dovuto, il valore della produzione netta ai fini IRAP per il biennio 2026-2027, unabhängig vom tatsächlich erzielten Einkommen, salvo specifiche eccezioni.
È consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB e, in particolare, non potranno aderire i contribuenti che:
- hanno iniziato la propria attività dal 2025 in poi;
- possiedono debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati complessivamente pari o superiori ad euro 5.000,00 al 31.12.2025, a meno che non siano stati riportati sotto tale soglia o rateizzati entro il termine previsto per l’adesione;
- für mindestens einen der drei Steuerzeiträume, die dem Zeitraum vorausgehen, in dem die Regelung gilt, keine Steuererklärung abgegeben haben, sofern eine solche Pflicht besteht;
- hanno ricevuto condanne per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale (reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio/autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, o qualora ci sia stato un patteggiamento per gli stessi reati), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, arte o professione nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- nel 2026 hanno aderito al regime forfetario o, nel caso di enti o società, risultano interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o rami di azienda o, solo qualora si tratti di società semplici, Sas, Snc, società di armamento, società di fatto o di associazioni professionali senza personalità giuridica, ci sia stato un aumento del numero dei soci o degli associati, salvo casi specifici;
- nel 2025 hanno dichiarato redditi professionali e contemporaneamente hanno partecipato ad associazioni professionali, società tra professionisti o tra avvocati che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA, salvo che l’associazione, l’STP o l’STA non aderiscano al CPB per il medesimo periodo biennio;
- nel caso di associazioni professionali, STP o STA, qualora non aderiscano anche tutti i soci/associati che percepiscono redditi di lavoro autonomo riconducibili al medesimo ISA.
Nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri o extracontabili) , salvo che, a seguito dell’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria, ricorra una delle cause di decadenza dal CPB.
Sono inoltre applicabili i benefici premiali ISA, tra cui l’esclusione degli accertamenti fondati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen unsere besten Grüße ausrichten und stehen Ihnen für eventuelle Zweifel oder Klärungsanfragen gerne zur Verfügung.