Come ogni anno, ricordiamo che gli artt. da 6 a 22 del D.Lgs. n. 13 del 12 Febbraio 2024 e successive modifiche e integrazioni hanno previsto la possibilità per i soggetti ISA di accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) entro il 31 Ottobre 2026.
Il Concordato Preventivo Biennale è una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per definire in via anticipata e forfettaria il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, ove dovuto, il valore della produzione netta ai fini IRAP per il biennio 2026-2027, a prescindere dal reale reddito conseguito, salvo specifiche eccezioni.
È consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB e, in particolare, non potranno aderire i contribuenti che:
- hanno iniziato la propria attività dal 2025 in poi;
- possiedono debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati complessivamente pari o superiori ad euro 5.000,00 al 31.12.2025, a meno che non siano stati riportati sotto tale soglia o rateizzati entro il termine previsto per l’adesione;
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
- hanno ricevuto condanne per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale (reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio/autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, o qualora ci sia stato un patteggiamento per gli stessi reati), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, arte o professione nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- nel 2026 hanno aderito al regime forfetario o, nel caso di enti o società, risultano interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o rami di azienda o, solo qualora si tratti di società semplici, Sas, Snc, società di armamento, società di fatto o di associazioni professionali senza personalità giuridica, ci sia stato un aumento del numero dei soci o degli associati, salvo casi specifici;
- nel 2025 hanno dichiarato redditi professionali e contemporaneamente hanno partecipato ad associazioni professionali, società tra professionisti o tra avvocati che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA, salvo che l’associazione, l’STP o l’STA non aderiscano al CPB per il medesimo periodo biennio;
- nel caso di associazioni professionali, STP o STA, qualora non aderiscano anche tutti i soci/associati che percepiscono redditi di lavoro autonomo riconducibili al medesimo ISA.
Nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri o extracontabili) , salvo che, a seguito dell’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria, ricorra una delle cause di decadenza dal CPB.
Sono inoltre applicabili i benefici premiali ISA, tra cui l’esclusione degli accertamenti fondati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.