Facendo seguito alle precedenti circolari e, in particolare, a quella dello scorso 19 Marzo, ricordiamo a tutte le associazioni non riconosciute, eccetto le associazioni sportive dilettantistiche, che dal 01.01.2026 il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non è più applicabile e, pertanto, l’IVA non viene più applicata in modo forfetario, ma in modo ordinario, mentre per IRES ed IRAP, oltre al regime ordinario, verrà applicato a partire dal modello UNICO del 2027 per il 2026 il regime forfetario disciplinato dall’art. 145 del D.P.R. 917/1986, che prevede l’applicazione all’ammontare dei ricavi, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, i seguenti coefficienti di redditività:
attività di prestazioni di servizi:
- fino ad euro 15.493,71 – coefficiente del 15 per cento;
- da euro 15.493,72 ad euro 185.924,48 – coefficiente del 25 per cento;
altre attività:
- fino ad euro 25.822,84 – coefficiente del 10 per cento;
- da euro 25.822,85 ad euro 516.456.899,09 – coefficiente 15 per cento;
ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 del D.P.R. indicato.
Per ridurre l’esborso dell’IVA, è consigliabile a tutte le associazioni di documentare con fattura tutti i costi sostenuti inerenti all’attività svolta.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen unsere besten Grüße ausrichten und stehen Ihnen für eventuelle Zweifel oder Klärungsanfragen gerne zur Verfügung.