Ricordiamo che per le fatture per esportazione di beni, sia in ambito CE che extra-CE, vige l’ESENZIONE da imposta di bollo.
L’imposta di bollo NON si applica, inoltre, sulle fatture per operazioni soggette ad IVA.
L’imposta di bollo SI APPLICA, invece, sulle fatture per:
- servizi internazionali oggettivamente non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972), ad eccezione di quelli diretti esclusivamente a realizzare una esportazione di beni;
- operazioni non imponibili su dichiarazioni di intento emesse da esportatori abituali;
- operazioni escluse/fuori campo IVA (tra cui: art. 2, 3, 4, 5 e da 7 a 7-octies del DPR 633/1972), comprese le operazioni poste in essere da soggetti forfetari in applicazione della L. 190 del 2014;
- operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.
Invitiamo pertanto ogni cliente a verificare per ogni operazione da fatturare se la stessa rientri tra quelle soggette ad imposta di bollo.
L’imposta di bollo, da applicarsi nei casi sopra descritti, è quantificata nella misura di euro 2,00 a fattura, qualora il totale della fattura relativa all’operazione svolta superi l’importo di euro 77,47.
I soggetti che emettono fatture cartacee devono applicare la marca da bollo da euro 2,00 sulla copia della fattura per il cliente, mentre i soggetti che emettono fatture elettroniche devono eseguire il conteggio delle fatture soggette ad imposta di bollo emesse nel trimestre e devono provvedere al versamento dell’imposta mediante F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – scadenza entro il 31 Maggio di ogni anno;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – scadenza entro il 30 Settembre di ogni anno;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – scadenza entro il 30 Novembre di ogni anno;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – scadenza entro il 31 Maggio di ogni anno.
Segnaliamo altresì a tutti che, in sede di emissione delle fatture elettroniche, se viene correttamente indicata nel documento la presenza del bollo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, in modo automatico alla fine di ogni trimestre, il conteggio dell’imposta e l’automatica elaborazione del relativo modello F24.
While remaining at your disposal for any doubts or requests for clarification, we would like to take this opportunity to extend our best regards to all.