Facendo seguito alle precedenti circolari e, in particolare, a quella dello scorso 19 Marzo, ricordiamo a tutte le associazioni non riconosciute, eccetto le associazioni sportive dilettantistiche, che dal 01.01.2026 il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non è più applicabile e, pertanto, l’IVA non viene più applicata in modo forfetario, ma in modo ordinario, mentre per IRES ed IRAP, oltre al regime ordinario, verrà applicato a partire dal modello UNICO del 2027 per il 2026 il regime forfetario disciplinato dall’art. 145 del D.P.R. 917/1986, che prevede l’applicazione all’ammontare dei ricavi, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, i seguenti coefficienti di redditività:
attività di prestazioni di servizi:
- fino ad euro 15.493,71 – coefficiente del 15 per cento;
- da euro 15.493,72 ad euro 185.924,48 – coefficiente del 25 per cento;
altre attività:
- fino ad euro 25.822,84 – coefficiente del 10 per cento;
- da euro 25.822,85 ad euro 516.456.899,09 – coefficiente 15 per cento;
ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 del D.P.R. indicato.
Per ridurre l’esborso dell’IVA, è consigliabile a tutte le associazioni di documentare con fattura tutti i costi sostenuti inerenti all’attività svolta.
While remaining at your disposal for any doubts or requests for clarification, we would like to take this opportunity to extend our best regards to all.