Cause di cessazione e di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

Per tutti i clienti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale sono previste, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 13/2024, alcune specifiche cause di decadenza e di cessazione dagli effetti del CPB.

In particolare, il Concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA;
  • il contribuente cessa l’attività;
  • il contribuente aderisce al regime forfetario (ove applicabile);
  • la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento;
  • la società di persone o l’associazione senza personalità giuridica è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati;
  • il contribuente dichiara ricavi superiori ad euro 7.746.853,50 (con esclusione dei corrispettivi derivanti dalla cessione di azioni, obbligazioni o quote di partecipazioni, o altri titoli o strumenti finanziari similari, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie).

Invece, il Concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, dell’esistenza di attività non dichiarate o di inesistenza o di indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. Si considerano di non lieve entità:
    1. le violazioni di cui al D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, emissione di documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili oppure omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA ed indebita compensazione oltre le soglie previste, nonché di ogni altra fattispecie indicata nel medesimo Decreto) relativamente ai periodi di imposta oggetto del Concordato;
    2. la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del Concordato per un importo superiore al 30 per cento;
    3. l’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione del sostituto d’imposta o della dichiarazione annuale IVA (art. 1, c. 1, art. 2, c. 1 ed art. 5, c. 1, del D.Lgs. 471/1997) relative agli anni oggetto del concordato;
    4. la mancata/non tempestiva memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi o quando tali dati siano incompleti/non veritieri oppure la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali (art. 6, cc. 2-bis e 3, del D.Lgs. 471/1997), contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
    5. la sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri o scritture contabili (art. 9, c. 2, del D.Lgs. 471/1997);
    6. l’omessa installazione o la manomissione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o l’uso di essi (art. 11, cc. 5 e 5-bis, del D.Lgs. 471/1997 e art. 2 della L. 18/1983);
  2. quando, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di Concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato;
  4. viene accertata la mancanza di uno dei requisiti per l’accesso al CPB di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 13/2024;
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le violazioni di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, ed alla lettera e) non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Permanecendo à disposição para quaisquer dúvidas ou solicitações de esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para estender nossos melhores cumprimentos a todos.