Scioglimento delle società ed effetti successori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19641 depositata lo scorso 21 Settembre, ha di nuovo ribadito un principio già affermato con una sentenza del Luglio del 2018, vale a dire che, in caso di scioglimento di una società, anche se a responsabilità limitata, la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese comporta un fenomeno successorio e le attività (crediti, liquidità, beni, etc…) si trasferiscono in regime di proprietà indivisa tra tutti i soci partecipanti al capitale sociale all’atto della cancellazione. Il principio è particolarmente preoccupante, perché è evidentemente applicabile, per analogia, anche al passaggio in capo ai soci partecipanti alla data della cancellazione, delle passività e dei debiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione o dei debiti e delle passività che dovessero emergere dopo il deposito del bilancio in questione.