Fatture Elettroniche e versamento dell’imposta di bollo 2024

Si ricorda che, per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in presenza di operazioni “senza IVA” (operazioni escluse, non soggette, esenti e non imponibilitranne quelle per esportazioni di merci, sia in ambito CE che extra-CE) sulle fatture elettroniche di importo superiore ad euro 77,47, sono confermati i termini e le modalità di assolvimento previsti dall’art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale 17.6.2014.

In particolare, ad oggi è stabilito che i termini di versamento dell’imposta di bollo sono fissati:

  • l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell’anno (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
  • l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno (30.9).

Si evidenzia che, nel caso l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre risulta pari o inferiore ad euro 5.000,00, il versamento può essere rispettivamente effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo e terzo trimestre (30.9 / 30.11).

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