In riferimento al trattamento fiscale delle erogazioni liberali a favore dei dipendenti, si segnala quanto di seguito indicato.
Ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 22.10.2008 n. 59/E e, di recente, a seguito delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2024, le erogazioni liberali:
- in denaro concorrono interamente alla formazione del reddito da lavoro dipendente, pertanto saranno imponnibili sia ai fini IRPEF che INPS;
- in natura, tra cui buoni voucher cartacei o elettronici (es. buoni Amazon, buoni carburante, ecc…), ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213 del 30.12.2023 NON concorrono alla formazione del reddito fino ad un valore di euro 1.000,00 per il 2024 (in luogo degli ordinari euro 258,23); oltre tale soglia, le stesse concorrono interamente alla formazione del reddito; se, però, il lavoratore ha figli fiscalmente a carico, la soglia di esenzione è innalzata per il 2024 ad euro 2.000,00.
Infine, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della Legge n. 213 del 30.12.2023, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva all’IRPEF sui premi di produttività è ridotta al 5 per cento in presenza di accordi aziendali di secondo livello, pur ancor gravando, in ogni caso, le stesse aliquote contributive INPS lato azienda e lato dipendente.
Permanecendo à disposição para quaisquer dúvidas ou solicitações de esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para estender nossos melhores cumprimentos a todos.