Con il Decreto Legislativo n. 87 del 14.06.2024 è stato modificato il sistema sanzionatorio in materia tributaria; in particolare, in materia IVA per il ritardato od omesso versamento, oltre alla riduzione della sanzione amministrativa, sono state dettate nuove regole sugli aspetti penali.
La sanzione amministrativa per il ritardato o l’omesso versamento dell’IVA ha subito, infatti, una leggera riduzione, passando dall’attuale 30% al 25% dell’importo non versato o versato in ritardo.
Il nuovo sistema sanzionatorio in materia IVA è ora il seguente:
- 25% dell’importo non versato;
- 12,50% (25%/2) dell’importo non versato, se il ritardo non eccede 90 giorni;
- 0,83% (12,50%/15) dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo, se lo stesso non eccede i 15 giorni.
Sul piano penale, invece, viene modificato sia il termine ultimo decorso il quale scatta il reato, che ora diviene il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, che l’importo del versamento e la condizione del soggetto passivo che fanno scattare il reato.
In particolare, se il contribuente:
- non ha aderito ad un piano di rateazione: il reato sorge se l’ammontare dell’IVA non versato è superiore a euro 250.000,00;
- ha aderito ad un piano di rateazione, ma decade dal beneficio: il reato sorge in tal caso se l’ammontare del debito residuo è superiore a euro 75.000,00.
Le sanzioni penali previste sono quelle contenute nell’art. 10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 10.03.2000, ossia la detenzione da 6 mesi a 2 anni.
Ai fini dell’applicazione del reato di omesso versamento, il nuovo regime sanzionatorio prevede che gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati al contribuente entro il 30 Settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Tout en restant à votre disposition pour tout doute ou demande d'éclaircissement, nous profitons de l'occasion pour vous adresser nos meilleures salutations.