L’art. 1, commi da 445 a 448, della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha apportato alcune modifiche alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), relative al credito d’imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi denominato “Industria 4.0”, mentre i commi da 427 a 429 hanno apportato modifiche all’art.38 del D.L. n. 19/2024, riguardante il credito di imposta denominato “Transizione 5.0”.
CREDITO INDUSTRIA 4.0
In particolare, è ora riconosciuto un credito di imposta alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2025 ed il 31 Dicembre 2025, effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 accluso alla presente email, oppure “prenotano” l’investimento entro il 31.12.2025 (ovvero, viene effettuato un ordine al fornitore ed il relativo versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) e lo effettuano entro il 30.06.2026.
Tale credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo:
- per investimenti fino a 2.500.000 euro, il credito è pari al 20%;
- per investimenti tra 2.500.000 euro e 10.000.000 euro, il credito è pari al 10%;
- per investimenti tra 10.000.000 euro e 20.000.000 euro, il credito è pari al 5%;
nel limite delle risorse disponibili, pari a 2.200 milioni di euro per il periodo 2025.
La fruizione del credito in oggetto spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che non siano sottoposte a procedure concorsuali. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale; perciò, il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza del credito, mentre quello di interconnessione rileva ai fini della possibilità di utilizzo dello stesso.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative e, a tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale spetta il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 270 del 18.05.2022, ha precisato che tale dicitura va riportata anche sul documento di trasporto.
Le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui al citato Allegati A della Legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Relativamente agli investimenti effettuati, le imprese devono inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM del 24.04.2024.
Infine, come disposto dall’art. 6 del D.L. n. 39/2024, per la fruizione del credito d’imposta in oggetto (non è previsto uno specifico termine di invio) le imprese devono, altresì, inviare in via telematica al GSE:
- una comunicazione preventiva, nella quale indicare l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
- una comunicazione consuntiva, aggiornata al completamento degli investimenti.
Si precisa che la fruizione di tale agevolazione è compatibile con quella relativa alla ZES Mezzogiorno, già trattata in una precedente circolare.
CREDITO TRANSIZIONE 5.0
L’agevolazione Industria 4.0 non è, invece, compatibile con l’agevolazione Transizione 5.0 (mentre quest’ultima risulta compatibile con la ZES Mezzogiorno), prevista per le imprese residenti in Italia (escluse quelle sottoposte a procedure concorsuali) che dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2025 effettuino investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui all’Allegato A e all’Allegato B della Legge n. 232/2016, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto nelle seguenti misure:
- per investimenti fino a 10.000.000 euro, il credito è pari al 35%;
- per investimenti tra 10.000.000 euro e 50.000.000 euro, il credito è pari al 5%.
La misura del credito d’imposta di cui sopra per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40% ed al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45% ed al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto del MIMIT, al GSE.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
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