Obligation de s'assurer contre les événements catastrophiques

Come disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 101 a 111, della L. 213/2023), toutes les entreprises dont le siège social se trouve en Italie (à l'exclusion des sociétés agricoles) et les sociétés dont le siège social se trouve à l'étranger et qui disposent d'un établissement permanent en Italie, l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Nel caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione, la sanzione si concretizza nel non poter avere accesso all’assegnazione di les contributions, subventions ou facilités di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La disposizione è finalizzata ad assicurare un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali (che sempre più frequentemente si abbattono sul territorio nazionale) idonei a generare danni alla popolazione, alle imprese stesse e alle infrastrutture, con l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, bensì anche di soggetti privati.

Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, colgo l’occasione per porgere a tutti i miei migliori saluti.