Come previsto dall’art. 1, commi da 81 a 83, della Legge n. 207/2024, a partire dall’esercizio 2025 è prevista la deducibilità (o, nel caso di rimborsi, la non imponibilità) delle spese di trasferta e rappresentanza solamente se il relativo pagamento è stato eseguito con modalità tracciate.
In particolare, solo se i relativi pagamenti sono effettuati con modalità tracciate:
- non concorrono a formare il reddito di lavoratori dipendenti i rimborsi per indennità per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e NCC) di cui all’art. 1 della Legge n. 21/1992 (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- sono deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della Legge n. 21/1992, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- sono deducibili le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della Legge n. 21/1992, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- sono deducibili le spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
Tale disposizione deve essere coordinata con l’art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR, ai sensi del quale, sempre a partire dall’esercizio 2025, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nemmeno i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (ex art. 54-ter, comma 1, TUIR).
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