Si ricorda a coloro che emettono fatture in modo elettronico o cartaceo, che le stesse sono soggette ad imposta di bollo di euro 2,00, in tutti i casi in cui il corrispettivo non sia assoggettato ad IVA (operazioni escluse, non soggette, esenti e non imponibili), se il relativo importo supera euro 77,47. Sono escluse dall’imposta di bollo le fatture per esportazioni di merci, sia in ambito CE che extra-CE.
I soggetti che emettono fatture cartacee, devono applicare la marca da bollo da euro 2,00 sulla copia della fattura per il cliente, mentre i soggetti che emettono fatture elettroniche, devono eseguire il conteggio delle fatture senza IVA emesse nel trimestre e devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo mediante F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
Si precisa, inoltre, che in sede di emissione delle fatture elettroniche, se viene correttamente indicata nel documento la presenza del bollo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, in modo automatico alla fine di ogni trimestre, il conteggio dell’imposta e l’automatica elaborazione del relativo modello F24.
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