Il regime IVA dello split payment prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti specificamente individuati, l’IVA debba essere esposta in fattura, ma che vada versata all’Erario direttamente dai cessionari o dai committenti, anziché dal fornitore del bene o servizio.
In data 20.10.2020 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, ai sensi del Decreto del 09.01.2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.01.2018, l’elenco dei soggetti tenuti nel 2021 ed anni seguenti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972.
Nello specifico trattasi dei seguenti soggetti:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi ai vari anni di imposta; sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti, avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.
I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972), per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cosiddetto “elenco IPA”) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Dal quadro sopra delineato deriva che solo mediante la consultazione dei predetti elenchi i soggetti passivi IVA interessati potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari o committenti per stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti; in altri termini, agli elenchi viene attribuita efficacia costitutiva, in coerenza con quanto precisato nella circolare 27/E/2017.
Ricordo infine a tutti che, dapprima con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio UE del 24 Luglio 2020 e poi con la decisione di esecuzione (UE) n. 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023, recanti modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, l’Italia è stata autorizzata a prorogare prima fino al 30 Giugno 2023 e successivamente fino al 30 giugno 2026 la misura dello split payment, lasciandone invariato l’ambito di applicazione (misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE).