Sanzioni per la mancata attivazione del POS

L’art. 18, comma 1, del Decreto Legge n. 36/2022 ha previsto, a partire dallo scorso 30 Giugno, l’applicazione di sanzioni a carico di commercianti, lavoratori autonomi ed imprese che rifiuteranno di accettare i pagamenti elettronici, introdotti dal Decreto Legge n. 179/2012 e successive modifiche per il pagamento di beni, servizi e prestazioni professionali.

Fino alla data odierna per il mancato rispetto di tale obbligo non era prevista alcuna sanzione.

La nuova disposizione ha invece introdotto una sanzione pari alla somma tra:

·       l’importo fisso di euro 30,00;

·       il 4% del valore della transazione rifiutata.

L’obbligo di accettare pagamenti elettronici riguarda:

  • tutti i commercianti;
  • tutti i prestatori di servizi di impresa ed artigianali (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.);
  • tutti i soggetti che prestano servizi professionali.

La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata, anche se irrisorio.

Non si tratta di una sanzione tributaria, ma di una sanzione disciplinata dalla Legge n. 689/81; per la stessa non è applicabile la cosiddetta “oblazione” prevista dall’art. 16 della Legge n. 689/81, ossia il pagamento di una somma pari ad un terzo della sanzione massima applicabile per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L’accertamento della violazione è di competenza degli ufficiali/agenti di Polizia Giudiziaria e degli altri organi previsti dall’art. 13, comma 1, della Legge n. 689/81; la gestione della procedura sanzionatoria è attribuita al Prefetto territorialmente competente.