L’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15.3.2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del 4.12.2018, elenca gli oneri documentali per comprovare l’effettività delle cessioni intracomunitarie di beni.
Ulteriori chiarimenti sulla questione sono stati forniti dalla Commissione Europea con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate nel mese di Dicembre del 2019.
Inoltre il paragrafo 1, lettere a) e b), del citato articolo 45-bis ha introdotto, con effetto dal 1.1.2020, una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario; nello specifico detto paragrafo:
- alla lettera a) tratta l’ipotesi in cui i beni vengono spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
- alla lettera b), quella in cui il trasporto è curato dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
Nel caso di cui al punto 1, il cedente, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro (che siano indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente), previsti dal paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis, tra questi elencati:
- un documento o una lettera CMR, riportante la firma del trasportatore;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) ed uno qualsiasi dei seguenti documenti indicati nel paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo:
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nel caso di trasporto effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, il cedente nazionale deve richiedere al proprio cliente UE una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare le seguenti informazioni:
- lo Stato membro di destinazione dei beni;
- la data del rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni ceduti;
- la data e il luogo del loro arrivo;
- l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si ratti di mezzi di trasporto:
- il numero di identificazione del mezzo.
Oltre alla dichiarazione di cui sopra, il cedente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, sopra indicati relativamente al paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis, rilasciati da due diverse parti indipendenti:
- l’una dall’altra;
- dal venditore e:
- dall’acquirente;
oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a) citata, insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.
Alla luce di quanto detto è evidente che la forma di trasporto più sicura e meno contestabile da parte dell’Agenzia delle Entrate è quella attuata tramite un soggetto terzo, vale a dire tramite un corriere o uno spedizioniere, dando la possibilità in sede di verifica di poter esibire, oltre alla fattura del corriere o dello spedizioniere, anche i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione.
La presunzione di avvenuta consegna dei beni contenuta nel citato articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011 è invece difficilmente applicabile:
- quando la spedizione è gestita dalla cessionario comunitario, con ritiro dei beni presso l’azienda del cedente;
- quando la spedizione è gestita dalla cedente comunitario, con ritiro dei beni presso l’azienda del cedente;
in entrambi i casi con mezzi propri del cedente o del cessionario, senza l’intervento di altri soggetti.
Infatti, in base all’articolo 45-bis, paragrafo 2, del regolamento indicato, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, adottando ulteriori norme o prassi nazionali eventualmente più flessibili.
Allo stesso modo, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dalla richiamata disposizione comunitaria.
Pertanto, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (circolare 12/E/2020).
Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto all’interno dell’Unione europea è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’Amministrazione finanziaria.
Con la risposta n. 101/2022 allegata l’Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito tale orientamento, accogliendo come mezzi di prova, nel caso di specie, l’estrazione dal sito web del trasportatore della movimentazione della merce, rilevata con sistema satellitare GPS nei vari punti di sosta fino alla consegna, unita alla lettera di vettura del trasporto aereo (AWB) ed un documento di riepilogo di spedizione giornaliero rilasciato dallo spedizioniere.
Alla luce di quanto detto, è evidente che i soggetti svolgono attività di esportazione di beni in ambito comunitario è opportuno che diano una scrupolosa ed attenta applicazione alle indicazioni suindicate ed a:
- preferire al trasporto a cura del cedente o del cessionario con mezzi propri, la cessione tramite corrieri e spedizionieri;
- a redigere sempre il modulo CMR;
- a regolare il pagamento delle fatture esclusivamente tramite il sistema bancario o postale.