Come disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 101 a 111, della L. 213/2023), все предприятия с зарегистрированным офисом в Италии (за исключением сельскохозяйственных компаний) и компаний с зарегистрированным офисом за рубежом с постоянным представительством в Италии, требуется регистрация в Торговом реестре ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da стихийные бедствия и катастрофические события, verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Nel caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione, la sanzione si concretizza nel non poter avere accesso all’assegnazione di взносы, субсидии или средства di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La disposizione è finalizzata ad assicurare un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali (che sempre più frequentemente si abbattono sul territorio nazionale) idonei a generare danni alla popolazione, alle imprese stesse e alle infrastrutture, con l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, bensì anche di soggetti privati.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, colgo l’occasione per porgere a tutti i miei migliori saluti.