{"id":1410,"date":"2026-05-20T16:27:35","date_gmt":"2026-05-20T14:27:35","guid":{"rendered":"https:\/\/studiodagostini.com\/?p=1410"},"modified":"2026-05-20T17:14:52","modified_gmt":"2026-05-20T15:14:52","slug":"spese-per-missioni-e-trasferte-normativa-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/circulares\/2026\/05\/20\/spese-per-missioni-e-trasferte-normativa-fiscale\/","title":{"rendered":"Spese per missioni e trasferte &#8211; Normativa fiscale"},"content":{"rendered":"<p>Ricordiamo che, ai sensi dell&#8217;art. 95, commi 3 e 3-bis, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di trasferte effettuate <u>fuori<\/u> dal territorio comunale <strong><u>dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa<\/u><\/strong> sono ammesse in deduzione per un ammontare <strong><u>giornaliero<\/u><\/strong> non superiore a:<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<ul>\n<li><strong>euro 180,76<\/strong> per le trasferte in Italia;<\/li>\n<li><strong>euros 258,23<\/strong> per le trasferte all&#8217;estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I predetti limiti si applicano esclusivamente alle trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale in cui \u00e8 ubicata la sede di lavoro.<\/p>\n<p>Le spese di viaggio e trasporto non concorrono a tali limiti di deducibilit\u00e0 se documentate analiticamente.<\/p>\n<p>Tali limiti giornalieri non si applicano, invece, agli amministratori della societ\u00e0, ai soci iscritti all\u2019INPS nella Gestione Commercianti o Artigiani come soci lavoratori della stessa o ai lavoratori autonomi di cui la societ\u00e0 si avvale, per cui trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all\u2019art. 54 del TUIR.<\/p>\n<p>Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all&#8217;art. 1 della Legge n. 21\/1992 (ad esempio taxi e noleggio con conducente), nonch\u00e9 i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti sopra indicati se i pagamenti sono eseguiti con <strong><u>sistemi di pagamento tracciabili<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ai fini della corretta deducibilit\u00e0 delle spese di trasferta, \u00e8 inoltre necessario conservare adeguata documentazione giustificativa, ed in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>per le spese di trasporto: biglietti, ricevute, fatture o altra documentazione rilasciata dal vettore o dal prestatore del servizio;<\/li>\n<li>per i rimborsi analitici: documentazione idonea a comprovare natura, importo e inerenza delle spese sostenute;<\/li>\n<li>per i servizi di <em>car sharing<\/em>: documentazione rilasciata dalla societ\u00e0 erogatrice del servizio, equiparabile alla documentazione di trasporto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Deve inoltre risultare il collegamento tra la trasferta effettuata e l\u2019attivit\u00e0 lavorativa o professionale svolta, anche mediante ordine di missione, convocazione, corrispondenza commerciale o altra documentazione equivalente. Non \u00e8 necessario che il documento di spesa sia cointestato (committente\/soggetto che ha sostenuto materialmente la spesa), ma \u00e8 sufficiente che la spesa sia inerente all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il dipendente o il collaboratore sia autorizzato a utilizzare il proprio mezzo di trasporto per la trasferta, pu\u00f2 essere riconosciuto un rimborso chilometrico, determinato sulla base delle tabelle ACI relative al veicolo utilizzato e ai chilometri effettivamente percorsi.<\/p>\n<p>La documentazione deve consentire di verificare l\u2019autorizzazione alla missione, il tragitto effettuato, la percorrenza chilometrica e il collegamento con l\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta.<\/p>\n<p>La nota spese deve contenere almeno i seguenti elementi minimi:<\/p>\n<ul>\n<li>nominativo del soggetto in trasferta;<\/li>\n<li>data e luogo della missione;<\/li>\n<li>motivazione della trasferta;<\/li>\n<li>dettaglio analitico delle spese sostenute;<\/li>\n<li>modalit\u00e0 di pagamento utilizzata;<\/li>\n<li>allegazione dei relativi giustificativi di spesa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sulla nota di rimborso spese se il relativo totale supera euro 77,47, va apposta una marca da bollo da euro 2,00.<\/p>\n<p>Ricordiamo che legittimati ad ottenere il rimborso di tali spese sono soltanto amministratori della societ\u00e0, dipendenti, soci iscritti all\u2019INPS nella Gestione Commercianti o Artigiani come soci lavoratori della stessa e lavoratori autonomi di cui si avvale la societ\u00e0.<\/p>\n<p>Non hanno, invece, alcuna legittimazione i soggetti del tutto estranei alla societ\u00e0 ed i soci che non risultino soci lavoratori della stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quedando a su disposici\u00f3n para cualquier duda o solicitud de aclaraci\u00f3n, aprovechamos la ocasi\u00f3n para saludarles muy atentamente.<\/p>\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricordiamo che, ai sensi dell&#8217;art. 95, commi 3 e 3-bis, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a:<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-1410","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1410"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1410\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1412,"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1410\/revisions\/1412"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodagostini.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}