Ricordiamo che per le fatture per esportazione di beni, sia in ambito CE che extra-CE, vige l’ESENZIONE da imposta di bollo.
L’imposta di bollo NON si applica, inoltre, sulle fatture per operazioni soggette ad IVA.
L’imposta di bollo SI APPLICA, invece, sulle fatture per:
- servizi internazionali oggettivamente non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972), ad eccezione di quelli diretti esclusivamente a realizzare una esportazione di beni;
- operazioni non imponibili su dichiarazioni di intento emesse da esportatori abituali;
- operazioni escluse/fuori campo IVA (tra cui: art. 2, 3, 4, 5 e da 7 a 7-octies del DPR 633/1972), comprese le operazioni poste in essere da soggetti forfetari in applicazione della L. 190 del 2014;
- operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.
Invitiamo pertanto ogni cliente a verificare per ogni operazione da fatturare se la stessa rientri tra quelle soggette ad imposta di bollo.
L’imposta di bollo, da applicarsi nei casi sopra descritti, è quantificata nella misura di euro 2,00 a fattura, qualora il totale della fattura relativa all’operazione svolta superi l’importo di euro 77,47.
I soggetti che emettono fatture cartacee devono applicare la marca da bollo da euro 2,00 sulla copia della fattura per il cliente, mentre i soggetti che emettono fatture elettroniche devono eseguire il conteggio delle fatture soggette ad imposta di bollo emesse nel trimestre e devono provvedere al versamento dell’imposta mediante F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – scadenza entro il 31 Maggio di ogni anno;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – scadenza entro il 30 Settembre di ogni anno;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – scadenza entro il 30 Novembre di ogni anno;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – scadenza entro il 31 Maggio di ogni anno.
Segnaliamo altresì a tutti che, in sede di emissione delle fatture elettroniche, se viene correttamente indicata nel documento la presenza del bollo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, in modo automatico alla fine di ogni trimestre, il conteggio dell’imposta e l’automatica elaborazione del relativo modello F24.
Quedando a su disposición para cualquier duda o solicitud de aclaración, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.