Ricordiamo a tutti che con l’art. 1, comma 758, della Legge 160 del 2019, è stata prevista l’esenzione dell’IMU per i terreni posseduti e condotti dai “coltivatori diretti” (CD) e dagli “imprenditori agricoli professionali” (IAP), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 99/2004, indipendentemente dall’ubicazione del terreno.
L’esenzione si estende anche:
- ai soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di CD o IAP;
- ai familiari coadiuvanti del CD iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come CD;
- ai pensionati CD e IAP che continuano a mantenere l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola e che continuano a svolgere l’attività agricola.
Nel caso in cui il terreno sia posseduto in comproprietà, l’esenzione spetta solo ai comproprietari con qualifica di CD o IAP che conducono il fondo.
L’esenzione si applica anche ai terreni qualificati come edificabili.
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