La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19641 depositata lo scorso 21 Settembre, ha di nuovo ribadito un principio già affermato con una sentenza del Luglio del 2018, vale a dire che, in caso di scioglimento di una società, anche se a responsabilità limitata, la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese comporta un fenomeno successorio e le attività (crediti, liquidità, beni, etc…) si trasferiscono in regime di proprietà indivisa tra tutti i soci partecipanti al capitale sociale all’atto della cancellazione. Il principio è particolarmente preoccupante, perché è evidentemente applicabile, per analogia, anche al passaggio in capo ai soci partecipanti alla data della cancellazione, delle passività e dei debiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione o dei debiti e delle passività che dovessero emergere dopo il deposito del bilancio in questione.