Ricordiamo che l’art. 2477 del Codice Civile, come modificato dall’art. 2-bis del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019, prevede l’obbligo per le società di capitali di nominare un Revisore Legale dei Conti o un Organo di controllo, se la società:
- è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, oppure:
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure:
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
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- Totale Attivo dello Stato Patrimoniale: 4 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo della nomina del Revisore Legale dei Conti cessa quando, per tre esercizi consecutivi, la società non ha superato i suddetti limiti.
Entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di esercizio in cui vengono superati i limiti, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei Conti; in assenza, il Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, provvederà alla nomina, mentre gli Amministratori della società inadempiente rischieranno:
- una sanzione amministrativa (art. 2631, comma 1, prima parte C.C.);
- una denuncia al Tribunale ex art. 2409 C.C.;
- la revoca dalla carica di Amministratore;
- l’annullamento di alcuni atti societari.
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