As provided for in Article 16-ter of Decree-Law No. 131 of 16.09.2024, the new regime on the application of VAT to loans and secondments of personnel was introduced.
In particolare, viene stabilito che:
- i prestiti ed i distacchi di personale non sono più esclusi dall’applicazione dell’IVA, in quanto è stato abrogato l’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988; di conseguenza, tali operazioni, se effettuate a fronte di un corrispettivo, rientrano tra quelle soggette all’imposta nella misura ordinaria del 22%;
- le nuove regole si applicano ai contratti di prestito e di distacco di personale stipulati o rinnovati a partire dal 01.01.2025.
Secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, i comportamenti adottati dai soggetti passivi anteriormente al 01.01.2025 sono salvaguardati; di conseguenza, in caso di stipula o di rinnovo del contratto nel corso del 2024, rimane valida la possibilità di escludere dall’IVA il corrispettivo, qualora questo costituisca un semplice ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. n. 16234/2024), senza che tale comportamento possa essere oggetto di contestazione.
Solo per questi contratti risulterebbe ancora applicabile l’interpretazione della Cassazione, secondo cui, nel caso in cui il corrispettivo superi il costo del personale, l’IVA deve essere applicata esclusivamente sul margine di beneficio per il distaccante (Cass. n. 19129/2010).
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