Come previsto dall’art. 16-ter del Decreto Legge n. 131 del 16.09.2024, è stato introdotto il nuovo regime relativo all’applicazione dell’IVA per i prestiti ed i distacchi di personale.
In particolare, viene stabilito che:
- i prestiti ed i distacchi di personale non sono più esclusi dall’applicazione dell’IVA, in quanto è stato abrogato l’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988; di conseguenza, tali operazioni, se effettuate a fronte di un corrispettivo, rientrano tra quelle soggette all’imposta nella misura ordinaria del 22%;
- le nuove regole si applicano ai contratti di prestito e di distacco di personale stipulati o rinnovati a partire dal 01.01.2025.
Secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, i comportamenti adottati dai soggetti passivi anteriormente al 01.01.2025 sono salvaguardati; di conseguenza, in caso di stipula o di rinnovo del contratto nel corso del 2024, rimane valida la possibilità di escludere dall’IVA il corrispettivo, qualora questo costituisca un semplice ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. n. 16234/2024), senza che tale comportamento possa essere oggetto di contestazione.
Solo per questi contratti risulterebbe ancora applicabile l’interpretazione della Cassazione, secondo cui, nel caso in cui il corrispettivo superi il costo del personale, l’IVA deve essere applicata esclusivamente sul margine di beneficio per il distaccante (Cass. n. 19129/2010).
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen unsere besten Grüße ausrichten und stehen Ihnen für eventuelle Zweifel oder Klärungsanfragen gerne zur Verfügung.