A decorrere dal 1° Gennaio di quest’anno, il limite all’uso del contante è passato da euro 1.999,99 ad euro 999,99.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori al limite indicato riguarda, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, i trasferimenti di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante vale anche per i pagamenti frazionati; in sostanza, una fattura di importo superiore ad euro 999,99, non può essere pagata per contanti neppure parzialmente, ma dovrà essere necessariamente pagata interamente con bonifico bancario, assegno o, comunque, tramite il sistema bancario e postale, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.
Resta ferma la specifica deroga prevista per i turisti stranieri, i quali, al ricorrere di specifiche condizioni, possono effettuare acquisti in contanti entro la soglia dei 15.000 euro.
Per ogni violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro; per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo.