L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6 del 01.04.2019, ha fornito chiarimenti in merito alla Definizione Agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, per le controversie tributarie pendenti alla data del 24.10.2018 e non ancora definite alla data della presentazione dell’istanza. La possibilità di definizione agevolata riguarda soltanto il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Il termine ultimo per presentare in via telematica l’istanza per la definizione della lite è il prossimo 31 Maggio. La Circolare indicata precisa che si possono definire le liti aventi per oggetto:
- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni;
- atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati ed in generale:
- atti impositivi;
purché pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare indicata, ha specificato che il contribuente può accedere alla Pace Fiscale e chiudere la controversia tributaria con il pagamento di un importo pari al:
- 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato dinanzi alla Commissione Tributaria;
- 90% della controversia, in caso di avvenuto deposito della copia del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Sono previste riduzioni in caso di vittoria del contribuente nell’ultima o nell’unica pronunzia giurisdizionale non cautelare, ed esattamente:
- 40% del valore della controversia, in caso di vittoria del contribuente in primo grado;
- 15% del valore della controversia, in caso di vittoria del contribuente in secondo grado;
- 15% del valore della controversia, in caso di contenzioso avente per oggetto esclusivamente il pagamento di sanzioni non collegate al tributo, con vittoria del contribuente nell’ultima o nell’unica pronunzia giurisdizionale non cautelare;
- 5% della controversia, per chi è in attesa del giudizio finale della Cassazione, in caso di vittoria del contribuente sia in Commissione Tributaria Provinciale che Regionale.
Per aderire alla Definizione Agevolata è necessario.
- presentare apposita istanza per ciascuna controversia, mediante invio in modo telematico di un apposito modulo entro il 31.05.2019 e parallelamente:
- versare mediante il modello F24 dell’intero importo agevolato o la prima rata, in caso di rateazione per importi superiori a 1.000,00 euro.
In caso di rateazione, il pagamento avverrà con un numero massimo di 20 rate trimestrali, con scadenza il 31 Agosto, il 30 Novembre, il 28 Febbraio e il 31 Maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Inoltre, viene chiarito che le controversie definibili non sono sospese, ma il contribuente può dichiarare al giudice fino al 10.06.2019 di volersi avvalere della sospensione; con la presentazione della copia della domanda di definizione e con il versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo verrà sospeso fino al 31.12.2019.
In relazione alla modalità di definizione suindicata, preciso che il mio Studio procederà solo in caso di specifica richiesta del cliente a mezzo e-mail; resta inteso pertanto che, in assenza di specifica richiesta da parte del cliente, il mio Studio non eseguirà alcuna valutazione di convenienza tra prosecuzione del contenzioso tributario e definizione agevolata.