Responsabilità del nuovo Amministratore per illeciti fiscali progressi

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 6220 del 09.02.2018, ha chiarito il principio di responsabilità del nuovo amministratore per illeciti fiscali progressi.
In particolare, ha ribadito che, ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento, non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’imputato di non operare un versamento di cui conosce l’obbligo.

A riguardo, la Cassazione ha concluso che l’assunzione della carica di amministratore o di liquidatore, comporta una preventiva minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi; ove ciò non avvenga, è evidente che chi subentra si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da precedenti inadempienze.
Nel restare a disposizione per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti, colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti.