Segnaliamo a tutti i clienti organizzati in forma associativa che, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con propria comfort letter del 2025 delle disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dal 1° Gennaio 2026 il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 (c.d. “Regime 398”) non è più applicabile alle associazioni non riconosciute, salvo che si tratti di ASD o SSD che conservino i requisiti previsti.
Di conseguenza, tali enti dovranno determinare il proprio reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 145 del TUIR, oppure applicando il regime ordinario.
In ogni caso, decadono le semplificazioni IVA proprie del Regime 398: l’IVA a debito risultante dai conteggi ordinari dovrà essere versata per intero, detraendo l’eventuale IVA a credito, e dovrà essere presentata la Dichiarazione Annuale IVA nei termini previsti dal DPR 633/1972.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.