Ricordiamo che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici rese nei confronti di condomìni, non sono soggette all’applicazione del reverse-charge, previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter, del D.P.R. 633/1972, salvo particolari eccezioni. Il condominio, infatti, non assume di norma la qualità di soggetto passivo IVA e, di riflesso, l’operazione non è suscettibile dell’applicazione del reverse-charge.
Evidenziamo invece che, avendo il condominio natura di sostituto di imposta, sui corrispettivi dovuti dallo stesso per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi effettuate nell’esercizio di impresa, deve essere applicata la ritenuta di acconto del 4% di cui all’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973, tranne nei seguenti casi:
- qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
- se i servizi sono riconducibili ad attività di lavoro autonomo (ad es., professionisti), poiché in tal caso si applica la ritenuta del 20%;
- quando le somme corrisposte dai condomìni sono pagate mediante i bonifici c.d. “parlanti”, cioè quelli per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.