Disciplina delle società non operative (c.d. di comodo)

Ricordiamo che, come previsto dall’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994 e così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024, le società costituite sottoforma di Spa, Sapa, Srl, Snc o Sas, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi (c.d. di comodo) se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

  • 1% per titoli e partecipazioni, ex art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del TUIR, quote di partecipazione in società di persone anche se iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
  • 3% per immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria. Per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5%; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2%; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,50%;
  • 6% per navi ex art. 8-bis, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (anche in leasing);
  • 15% per altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche in locazione finanziaria;

salvo casi di esclusione (ad. es. società che si trovino nel primo periodo d’imposta) o di disapplicazione specifica.

Il c.d. “test di operatività” per la verifica dei requisiti prende come riferimento i ricavi ed i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

Il valore dei beni va assunto in base all’art. 110 del TUIR, ossia al lordo delle quote di ammortamento, mentre per i beni in leasing si assume il costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

I soggetti che, come da test di operatività, dovessero risultare “di comodo” dovranno dichiarare un reddito minimo, determinato applicando le percentuali previste dallo stesso art. 30 agli aggregati dell’attivo patrimoniale.

Per le società e gli enti non operativi, il credito IVA annuale non può essere richiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione né ceduto. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo effettui operazioni rilevanti ai fini IVA per un valore inferiore a quello dei ricavi minimi, il credito IVA non è ulteriormente riportabile e, di fatto, risulta perso.

Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.