Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 600/1973, artt. da 13 a 17, e dall’art. 1 del D.P.R. 695/1996, sono obbligate alla tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino le imprese, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che hanno un’attività che comporti la presenza di rimanenze finali di beni, che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
1) Ricavi: €. 5.164.000,00;
2) Rimanenze Finali: €. 1.100.000,00.
L’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle suddette condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tali limiti.
In questo caso l’importo dell’inventario dovrà coincidere con le scritture contabili obbligatorie del magazzino.
Con riferimento alle formalità di tenuta, non vi sono obblighi di bollatura iniziale; la contabilità è tenuta a rilevazioni, anche riepilogative, con periodicità non superiore ad un mese, nel termine di 60 giorni per la rilevazione dei movimenti, decorrente dal ricevimento dei documenti o emissione dei documenti interni.
Le imprese che non rientrano tra quelle di cui agli obblighi precedentemente esposti possono continuare ad effettuare la valutazione delle merci per verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, considerando:
- i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
- le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito, in conto lavorazione o ad altro titolo (esempio, in conto visione).
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.