Impugnazione dell’estratto di ruolo

Per effetto di quanto disposto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, come risulta dopo le modifiche introdotte dalla L. 17.12.2021 n. 215, da ora in poi non sarà più possibile impugnare le iscrizioni a ruolo risultanti dall’estratto di ruolo. La nuova disposizione prevede infatti che: – l’estratto di ruolo non è impugnabile; 

il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ex art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.