Ricordiamo a tutti che, a partire dal 1° Marzo 2026, le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, dai raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, saranno soggette alla ritenuta di acconto prevista dall’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973.
In particolare, l’art. 1, commi 140-142, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha eliminato il regime di esonero da ritenuta previsto dall’art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che rimane applicabile per le provvigioni sopra elencate corrisposte fino al 28.02.2026.
Ricordiamo che la ritenuta in esame si applica ordinariamente nella misura pari alla metà del primo scaglione di reddito ai fini IRPEF (ad oggi pari al 23%), ovvero all’11,5%, delle provvigioni corrisposte; qualora, nell’esercizio della propria attività, l’agente si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o di collaboratori, la ritenuta è pari al 4,6% (20% del 23%).
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta del 4,6% è, però, subordinata alla presentazione da parte del percettore di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
Precisiamo che tale ritenuta continua, invece, a non applicarsi sulle provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone, che acquistano e vendono biglietteria in nome e per conto propri, senza maturazione di alcuna provvigione, trattandosi appunto di compravendita di titoli di viaggio.
Sono obbligati ad operare la ritenuta tutti i soggetti che erogano dette provvigioni, esclusi:
- le rappresentanze fiscali agli effetti IVA di soggetti esteri (art. 17, comma 3, del DPR 633/72), privi in Italia di stabile organizzazione o base fissa;
- gli operatori intra-CE (o di Stati extra-CE con i quali esistano strumenti di cooperazione amministrativa adeguati), che abbiano ottenuto l’attribuzione di una partita IVA italiana (c.d. identificazione diretta, prevista dall’art. 35 del DPR 633/72), privi in Italia di stabile organizzazione o base fissa;
- soggetti in regime forfetario in base alla L. 190/2014;
- i soggetti privi di partita IVA.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.