Ad integrazione della circolare del 21 Ottobre 2025, segnaliamo che l’art. 6 del D.Lgs. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 12 Dicembre 2025, ha posticipato al 1° Gennaio 2036 (rispetto al 1° Gennaio 2026) il termine a decorrere dal quale troverà applicazione il nuovo regime di esenzione IVA (in luogo di quello di esclusione) per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021.
Di conseguenza, salvo successive modifiche, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, nei confronti di soci, di associati, di tesserati, di partecipanti e di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, continueranno a beneficiare dell’esclusione dal tributo ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972.
Gli enti che ad oggi, quindi, non sono in possesso di un numero di partita IVA, poiché non svolgono alcuna attività commerciale, non avranno più l’obbligo di munirsi dello stesso dal 1° Gennaio 2026 se effettuano solo le citate operazioni.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.