Con la comfort letter dello scorso 8 Marzo 2025, la Commissione Europea ha approvato le norme di carattere fiscale contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in particolare quelle di cui all’art. 80 ed all’art. 86 (quest’ultimo è specifico per le Associazioni di Promozione Sociale – APS – e per le Organizzazioni di Volontariato – ODV).
Segnaliamo innanzitutto che l’entrata in vigore del regime fiscale degli ETS determinerà dal 1° Gennaio 2026 la scomparsa del regime fiscale forfetario di cui alla L. 398/1991, che continuerà a valere solo per le ASD e le SSD non iscritte al RUNTS.
In particolare, dal 1° Gennaio 2026, per gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali iscritti al RUNTS sarà possibile optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti i seguenti coefficienti:
- 5% per ricavi fino a 130.000 euro (7% se attività di prestazione di servizi);
- 7% per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro (10% se attività di prestazione di servizi);
- 14% per ricavi oltre i 300.000 euro (17% se attività di prestazione di servizi).
È definito “non commerciale” un ETS che svolge in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale (ex art. 5 CTS) e se tali attività sono non commerciali, ovvero:
- se sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;
- qualora i ricavi siano maggiori dei costi, se i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
Se, invece, applicando i criteri di cui sopra l’ETS verrà qualificato come “commerciale”, si applicherà il regime ordinario, non forfetario, di determinazione del reddito a valere su tutte le entrate (commerciali e non) avute nel corso dell’esercizio.
Perciò, le associazioni culturali che oggi svolgono attività commerciale e che si avvalgono della L. 398/1991 hanno due alternative:
- se rispettano i requisiti di non commerciabilità previsti per gli ETS, potranno iscriversi al RUNTS e beneficiare dello specifico regime forfetario suindicato;
- se ciò non dovesse essere possibile, potranno applicare o il regime ordinario non forfetario o, in alternativa, potranno beneficiare del regime forfetario di cui all’art. 145 del TUIR che prevede:
- un coefficiente di redditività del 15% dei ricavi fino a 15.493,71 euro e del 25% oltre tale soglia e fino a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi;
- un coefficiente di redditività del 10% dei ricavi fino a 25.822,84 euro e del 15% oltre tale importo e fino a 516.456,90 euro per le altre attività.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.