La Legge del 04.07.2024 n. 104 ha modificato le soglie previste dall’art. 13, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. del 03.07.2017 n. 117 per quanto riguarda il principio contabile da utilizzare nella redazione del rendiconto di gestione degli Enti del Terzo Settore.
In particolare, secondo la nuova disciplina, è operata una distinzione tra ETS con e senza personalità giuridica in riferimento all’applicazione di detto principio:
- per gli ETS senza personalità giuridica, è prevista la possibilità di utilizzare il principio di “cassa” ordinario nella redazione del rendiconto di gestione, se hanno ricavi/rendite/proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro;
- sia per gli ETS senza personalità giuridica che per quelli con personalità giuridica, è prevista la possibilità di utilizzare il principio di “cassa” semplificato, ovvero indicando entrate ed uscite in forma aggregata, nella redazione del rendiconto gestionale, se hanno ricavi/rendite/proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro.
Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 9 Agosto 2024, n. 6, è intervenuto sulla disciplina contabile degli Enti del Terzo Settore, chiarendo anche quanto segue:
- i nuovi limiti dimensionali, trovano applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 3 Agosto 2024;
- l’innalzamento dei parametri di cui agli artt. 30 e 31, Codice del Terzo Settore, previsti per la nomina dell’organo di controllo interno e del revisore legale dei conti, non incide sulla durata in carica dell’organo di controllo, mentre il revisore legale può essere revocato per sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale;
- viene fissato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il termine per il deposito dei bilanci e dei rendiconti.
Per effetto del mutamento normativo, ove emerga una difformità tra le clausole statutarie e la disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, troverà applicazione il dettato dell’articolo 1339 del Codice civile, con conseguente sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria modifica statutaria.
Nel restare a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori saluti.